[1]Disarmo, controlli degli armamenti, controllo delle esportazioni di armi e lotta al traffico illecito di armi

[2]Le Parti sviluppano ulteriormente la cooperazione in materia di disarmo, anche per quanto riguarda la riduzione delle loro scorte di armi di piccolo calibro e leggere in eccesso e la gestione dell'impatto sulla popolazione e sull'ambiente degli ordigni inesplosi e abbandonati di cui al capo 6 (Ambiente) del titolo V del presente accordo. La cooperazione in materia di disarmo concerne anche i controlli degli armamenti, il controllo delle esportazioni di armi e la lotta al traffico illecito di armi, comprese quelle di piccolo calibro e leggere. Le Parti promuovono l'adesione universale e l'ottemperanza agli strumenti internazionali pertinenti e aspirano ad assicurarne l'efficacia, anche attraverso l'attuazione delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art12 · fonte del testo