straordinarie della Commissione 1. La Commissione puo' riunirsi in ogni momento in sessione straordinaria su richiesta della maggioranza degli Stati membri o per decisione del Consiglio. La data ed il luogo delle sessioni straordinarie sono stabilite dal Consiglio o dal Presidente della Commissione. 2. Il Segretario esecutivo informa della riunione di ogni sessione straordinaria tutti gli Stati membri della Commissione l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed ogni governo o organizzazione internazionale invitato dalla Commissione ad inviare osservatori alla sessione. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno trenta giorni prima dell'apertura della sessione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~regolamento-interno-art3 · fonte del testo