Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale 1. Quando un marchio che e' oggetto di una registrazione nazionale o regionale presso l'Ufficio di una parte contraente e' ugualmente oggetto di una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della medesima persona, la registrazione internazionale e' considerata come sostitutiva della registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di quest'ultima, a condizione che:

  • i)la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda alla suddetta parte contraente in conformita' dell'articolo 3 ter. 1. oppure 2,
  • ii)tutti i prodotti e servizi elencati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti elencati nella registrazione internazionale per quanto riguarda la suddetta parte contraente,
  • iii)l'estensione summenzionata entri in vigore dopo la data della registrazione nazionale o regionale. 2. L'Ufficio di cui al comma 1. e' tenuto, su domanda, a prendere nota, nel suo registro, della registrazione internazionale.

Testo vigente dal 31 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169~protocollo-art4bis · fonte del testo