Effetto territoriale La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estendera' ad una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che e' titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta non puo' tuttavia essere avanzata nei confronti della parte contraente il cui Ufficio sia l'Ufficio d'origine.

Testo vigente dal 31 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169~protocollo-art3bis · fonte del testo