[1]Organismi specializzati

[2]1. La Riunione ministeriale puo' istituire organismi specializzati, secondo le circostanze, al fine di studiare alcune questioni di particolare importanza. Gli organismi specializzati operano conformemente alle risoluzioni predisposte a tal fine. 2. Gli organismi specializzati operano nel quadro generale del Segretariato, sia funzionalmente che finanziariamente. 3. Gli organismi specializzati agiscono sempre conformemente agli obiettivi del Forum qui enunciati e alle decisioni della Riunione ministeriale.

Testo vigente dal 24 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;168~statuto-art22 · fonte del testo