Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli, avra' soddisfatto gli obblighi del servizio militare in tempo di pace nei confronti di una delle Parti, sara' considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Parte.

Testo vigente dal 6 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168~art5 · fonte del testo