1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici previsti nelle disposizioni della presente Convenzione che siano state applicate nei loro confronti. 2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.

Testo vigente dal 6 maggio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168~art11 · fonte del testo