[1]Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione stessa.

[2]La presente, legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 20 marzo 1973

[4]LEONE

[5]ANDREOTTI - MEDICI - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 7 maggio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167~approvazione-art2 · fonte del testo