[1]ARTICOLO VII

[2]Proventi

[3]1. La ripartizione dei proventi deve essere proporzionale agli apporti finanziari totali dei coproduttori. 2. La ripartizione puo' effettuarsi o con assegnazione proporzionale dei proventi o secondo la ripartizione geografica dei territori di sfruttamento oppure attraverso una combinazione dei due sistemi. Nel secondo caso bisogna tener conto della differenza di grandezza che potrebbe esservi tra i mercati dei due Paesi. 3. La ripartizione dei mercati e degli introiti deve essere sottoposta all'approvazione delle Autorita' competenti delle Parti. 4. L'esportazione delle coproduzioni cinematografiche compete al coproduttore maggioritario a meno che nel Contratto di coproduzione cinematografica si stabilisca diversamente.

Testo vigente dal 22 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;166~accordo-art7 · fonte del testo