[1]Parti agli accordi per i corsi d'acqua

[2]1. Ogni Stato del corso d'acqua ha diritto di partecipare al negoziato e diventare Parte a qualsiasi accordo per un corso d'acqua che si applichi all'intero corso d'acqua internazionale nonche' di partecipare a tutte le pertinenti consultazioni. 2. Uno Stato del corso d'acqua la cui utilizzazione del corso d'acqua internazionale puo' essere interessato, in misura significativa, dall'attuazione di un eventuale accordo per un corso d'acqua, il quale si applichi solo ad una parte del corso d'acqua o ad un determinato progetto, programma o uso, ha diritto di partecipare alle consultazioni per tale accordo e, se del caso, alla sua negoziazione in buona fede al fine di diventarne Parte, nella misura in cui l'utilizzazione del suo corso d'acqua ne e' interessato.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art4 · fonte del testo