[1]Regolamentazione

[2]1. Gli Stati del corso d'acqua, se del caso, dovranno cooperare per rispondere alle esigenze o alle possibilita' per la regolamentazione del flusso delle acque di un corso d'acqua internazionale. 2. A meno che non sia stato concordato diversamente, gli Stati del corso d'acqua parteciperanno su base egualitaria alla costruzione e manutenzione o sostenimento del costo dei lavori di regolamentazione che abbiano deciso di intraprendere. 3. Ai fini del presente articolo il termine "regolamentazione" significa l'uso di opere idrauliche o di ogni altra misura utilizzata in maniera costante per alterare, variare o controllare diversamente il flusso delle acque di un corso d'acqua internazionale.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art25 · fonte del testo