[1]Introduzione di diverse o nuove specie

[2]Gli Stati del corso d'acqua dovranno adottare tutte le misure necessarie per prevenire la introduzione di specie, estranee o nuove, in un corso d'acqua che possano avere effetti dannosi per l'ecosistema del corso d'acqua e da cui ne derivi un sostanziale danno ad altri Stati del corso d'acqua.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art22 · fonte del testo