[1]Obblighi dello Stato che ha inviato la notifica durante il termine per la risposta

[2]Durante il periodo di cui all'articolo 13, lo Stato che ha inviato la notifica: (a) dovra' cooperare con gli Stati a cui e' stata inviata la notifica fornendo loro, su richiesta, qualsiasi ulteriore dato ed informazione disponibili e necessari per un'accurata valutazione; (b) non dovra' attuare o consentire l'attuazione delle misure programmate senza il consenso degli Stati a cui e' stata inviata la notifica.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art14 · fonte del testo