La Parte ricorrente notifichera' alla Parte convenuta la propria intenzione di sottoporre la controversia all'arbitrato ai sensi dell'art. 33 della Convenzione. La notifica dovra' indicare l'oggetto dell'arbitrato e in particolare fare riferimento agli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in discussione. Qualora le parti non convengano sull'oggetto della controversia, questo sara' stabilito dal tribunale arbitrale.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~annesso-art2 · fonte del testo