Qualora una delle Parti alla controversia non compaia di fronte al tribunale arbitrale o non difenda la propria causa l'altra Parte potra' chiedere ai tribunale di portare avanti la procedura e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una Parte o il fatto che una Parte si astenga dal difendere i propri diritti non ostacolera' lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la decisione finale il tribunale arbitrale dovra' verificare che la richiesta sia fondata nei fatti e nel diritto.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~annesso-art13 · fonte del testo