Qualsiasi Parte, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, che abbia un interesse di natura giuridica che puo' essere interessata dalla decisione, puo' intervenire nel corso della procedura con il consenso del tribunale.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~annesso-art10 · fonte del testo