Ciascuna delle Parti contraenti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', le attivita' delle istituzioni culturali e l'apertura di istituti di cultura nell'altro Paese. Le Parti contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.

Testo vigente dal 10 novembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~art8 · fonte del testo