Ciascuna delle Parti contraenti continuera' a favorire lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte contraente nelle proprie Universita' e negli altri Istituti di istruzione superiore, nonche' negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riguardo ai territori in cui vivono le minoranze italiana in Slovenia e slovena in Italia.

Testo vigente dal 10 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~art3 · fonte del testo