Le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche destinando i precursori a usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga; esse prevedono tra l'altro scambi di programmi di informazione e, nei limiti delle disponibilita', un'assistenza tecnica da parte della Comunita'.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art82 · fonte del testo