1. In linea di massima, si terranno riunioni semestrali tra il Presidente del Consiglio dell'Unione europea e il Presidente della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e il Presidente della Russia, dall'altra. 2. A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Consiglio di cooperazione creato a norma dell'articolo 90 e in altre occasioni tra cui, previo mutuo accordo, la troika dell'Unione europea.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art7 · fonte del testo