1. Le Parti convengono che la liberta' di transito e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il libero transito attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art12 · fonte del testo