[1]di controllo degli scarti di cui all'Allegato 1

[2]In considerazione delle regole, delle norme, e delle prescrizioni internazionali, una Parte prende misure appropriate sul suo territorio per esigere che gli scarti risultanti dall'applicazione o dalla ripulitura di un sistema di pulizie sottoposto ad una misura di controllo ai sensi dell'Allegato 1 siano raccolti, mantenuti, trattati ed evacuati in modo sicuro ed ecologicamente razionale al fine di proteggere la salute dell'Uomo e l'ambiente.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art5 · fonte del testo