Articolo V Principi finanziari

  • a)L'I. e' proprietaria del settore spaziale dell'I. e di ogni altro bene acquisito dall'I. La partecipazione finanziaria nell'I. di ciascun Firmatario e' corrispondente, percentualmente, alla sua quota d'investimento valutata in conformita' all'articolo 7 dell'A.O.
  • b)Ciascun Firmatario possiede una quota d'investimento corrispondente alla propria percentuale di utilizzazione, da parte sua, del s.s. dell'I., rispetto a quella di tutti i Firmatari, determinata in conformita' alle disposizioni dell'A.O. Tuttavia nessun Firmatario - e anche nel caso in cui la sua percentuale di utilizzazione del s.s. dell'I. sara' eguale a zero - sara' titolare di una quota di investimento inferiore alla quota fissata dall'A.O.
  • c)Ciascun Firmatario, conformemente alle disposizioni dell'A.O., contribuira' alle necessita' di capitale dell'I. e ricevera' il rimborso e la remunerazione del capitale investito.
  • d)Gli utilizzatori del s.s. dell'I. verseranno i canoni di utilizzazione secondo le disposizioni del presente A. dell'A.O. I canoni di utilizzazione del s.s., per ciascun tipo di utilizzazione, saranno eguali per tutti gli utilizzatori.
  • e)I satelliti e le apparecchiature collegate di cui alla lettera e) dell'articolo III dell'A. potranno essere finanziati dall'I. e apparterranno all'I. come parte del s.s., dell'I. subordinatamente alla approvazione unanime di tutti i Firmatari. Quando manchi tale approvazione, essi saranno separati dal s.s. dell'I. e finanziati da coloro i quali ne avranno richiesta l'installazione e questi ne diverranno proprietari. In questo caso le condizioni finanziarie fissate dall'I. dovranno coprire integralmente le spese relative alla concezione, alla messa a punto, alla costruzione e alla fornitura di questi satelliti e delle installazioni collegate nonche' una quota adeguata delle spese generali e amministrative dell'I.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~artv · fonte del testo