1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati all'art. 16 quanto segue: (a) Le firme, ratifiche ed adesioni previste all'art. 16; (b) Le riserve di cui all'art. 17; (c) La data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore secondo quanto stabilito all'art. 18; (d) Le denunce di cui all'art. 19. 2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, al piu' tardi dopo che sara' stato depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione, portera' all'attenzione dell'Assemblea Generale la questione dell'istituzione, ai sensi dell'art. 11, del summenzionato organismo.

Testo vigente dal 12 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;162~convenzione-art20 · fonte del testo