[1]Spese

[2]1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessita' del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese; 2. Lo Stato Richiesto provvede alle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonche' alle spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'articolo 15; 3. Lo Stato Richiedente provvede alle spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente.

Testo vigente dal 9 ottobre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161~trattato-art18 · fonte del testo