Nell'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la parola: "marittimi", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "naviganti". La lettera a) del secondo comma dell'articolo 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e' sostituita dalla seguente: " a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilita' di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorita' certificante;".

Testo vigente dal 27 maggio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-05-25;160~art2 · fonte del testo