Art. X Ciascuna delle Parti Contraenti notifichera' all'altra il compimento delle procedure richieste dalla sua legislazione nazionale per l'approvazione del presente Accordo, che entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;159~accordo-artx · fonte del testo