1. Il Consiglio prepara e pubblica una valutazione annuale sulla situazione mondiale della gomma naturale e dei settori affini, alla luce delle informazioni fornite dai membri e da tutte le organizzazioni intergovernative e internazionali interessate. 2. Almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio valuta inoltre la produzione, il consumo, le esportazioni e le importazioni di gomma naturale di tutti i tipi e qualita' per i sei mesi successivi e informa i membri delle stime effettuate. 3. Il Consiglio provvede (oppure prende gli opportuni accordi in proposito) ad effettuare studi sulle tendenze nei settori della produzione, del consumo, degli scambi, della commercializzazione e dei prezzi della gomma naturale, nonche' sui problemi a breve e a lungo termine dell'economia mondiale nel settore.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art47 · fonte del testo