1. Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, l'effettivo dei registri e delle liste di gente di mare viene rivisto periodicamente al fine di essere determinato ad un livello corrispondente alle necessita' dell'attivita' marittima. 2. Quando si rende necessaria una riduzione dell'effettivo di un tale registro o di una tale lista, verra' adottata ogni misura utile allo scopo di prevenire o di attenuare gli effetti pregiudizievoli alla gente di mare, tenuto conto della situazione economica e sociale del paese in questione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~convention-145-art5 · fonte del testo