Non verranno conteggiati nel congedo pagato annuale minimo prescritto dal paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione:

  • a)i giorni festivi ufficiali e consuetudinari riconosciuti come tali nel paese di bandiera, sia che siano compresi o meno nel periodo di congedo pagato annuale;
  • b)i periodi di incapacita' lavorativa risultanti da malattia, incidenti o maternita', alle condizioni che verranno determinate dalla autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese;
  • c)le autorizzazioni temporanee ad assenze a terra accordate alla gente di mare durante il contratto di impiego;
  • d)i congedi compensativi di qualsiasi natura, alle condizioni che verranno determinate dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~art6 · fonte del testo