Dovranno essere adottate delle misure efficaci, adattate ai mezzi con i quali viene data efficacia alle disposizioni della presente Convenzione, mediante un'adeguata ispezione od ogni altro sistema, per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle norme o disposizioni relative ai congedi pagati.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~art13 · fonte del testo