Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:

  • A)28 ottobre 1976: n. 145, concernente la continuita' dell'occupazione della gente di mare.
  • B)29 ottobre 1976: n. 146, concernente le ferie annuali retribuite per i marittimi; n. 147, concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~approvazione-art1 · fonte del testo