All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge per l'anno 1976, valutato in lire 400 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;159~art8 · fonte del testo