ARTICOLO VI Ciascuna Parte provvedera', tenuto conto delle rispettive legislazioni, a concedere agli investimenti dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti di propri cittadini o di investitori di Paesi Terzi, qualunque sia il trattamento piu' favorevole concesso o da concedersi in base ad accordi bilaterali.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;158~accordo-artvi · fonte del testo