[1]Articolo XVII.

[2]1. Il transito di una persona estradata da uno Stato terzo ad una delle Parti contraenti, attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, e' consentito a richiesta, nel rispetto delle leggi di quest'ultima Parte contraente; tale transito, tuttavia, potra' essere rifiutato con le stesse motivazioni in base alle quali l'estradizione della persona potrebbe essere negata a termini del presente Trattato. 2. La Parte contraente che richiede il transito deve fornire ogni documentazione richiesta dall'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artxvii · fonte del testo