1. A bordo delle navi di 1.600 tonnellate di stazza ed oltre, saranno previsti:

  • a)delle toelette separate, comprendenti una tazza ed un lavandino con acqua dolce corrente, calda e fredda, facilmente accessibili dalla passerella di navigazione e destinate essenzialmente al personale che vi lavora;
  • b)una tazza nonche' un lavandino con acqua dolce corrente, calda e fredda, facilmente accessibili dalla sala macchine, se non esistono impianti del genere vicini al posto centrale di comando della sala macchine. 2. A bordo delle navi di 1.600 tonnellate di stazza ed oltre all'infuori di quelle in cui esistono cabine individuali o stanze da bagno private o semiprivate per l'insieme del personale di servizio alle macchine - bisognera' prevedere spogliatoi che saranno:
  • a)situati all'estremo della sala macchine, ma facilmente accessibili da questa;
  • b)equipaggiati di armadi individuali, nonche' di vasche e/o di docce e di lavandini, alimentati di acqua dolce corrente, calda e fredda.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-133-art9 · fonte del testo