[1]Obiettivi

[2]In conformita' al diritto interno delle Parti, agli impegni internazionali e, per la Parte Italiana, agli obblighi derivanti dall'Unione Europea, nonche' attenendosi ai principi di uguaglianza, reciprocita', interesse reciproco, e nel rispetto delle limitazioni/restrizioni di sicurezza nazionale, le Parti coopereranno nel settore della sicurezza e difesa mediante: a. lo sviluppo e l'aggiornamento della politica di difesa e la formulazione di procedure di cooperazione militare da parte delle rispettive Forze Armate; b. la promozione di attivita' addestrative, di esercitazioni e di formazione del personale militare; c. l'istituzione di attivita' di cooperazione tecnica per l'organizzazione, la gestione, la ricerca e sviluppo, il supporto logistico e le acquisizioni, il controllo ambientale e dell'inquinamento; d. il contrasto alla pirateria ed altre attivita' di sicurezza marittima; e. la cooperazione nel settore dei servizi medici; f. lo scambio di esperienze e la conduzione di attivita' di addestramento congiunte per la prontezza operative delle truppe per attivita' di peacekeeping sotto l'egida delle Nazioni Unite e a supporto di organismi regionali; g. l'impulso allo scambio di personale militare a tutti i livelli per promuovere sostenere gli sport e i legami culturali tra le due Forze Armate; h. la considerazione e l'avvio di altre attivita' che, a loro parere, costituirebbero un modo per promuovere una piu' stretta cooperazione tra le due Forze Armate.

Testo vigente dal 22 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157~accordo-art2 · fonte del testo