[1]' della corrispondenza e degli archivi

[2]1. L'Agenzia avra' il diritto di inviare e ricevere corrispondenza per via postale o tramite colli sigillati opportunamente identificati; sono concessi privilegi e immunita' analoghi a quelli previsti per il corriere e le valigette diplomatiche. 2. L'inviolabilita' degli archivi di cui all'Articolo III dell'Annesso I alla Convenzione si applica alla totalita' degli archivi, della corrispondenza, dei documenti, dei manoscritti, delle fotografie, dei film, delle registrazioni, dei dati informatici e mediatici, dei vettori dati e di ogni altro materiale assimilabile appartenente all'Agenzia o da questa detenuto, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti, e a tutte le informazioni in essi contenute.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art10 · fonte del testo