1. Le strutture sanitarie di cui all' Art. 1 operano sulla base dei criteri di integrazione con il servizio pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto Legislativo 502/1992 cosi' come modificato dall'art. 9, Decreto Legislativo 517/1993. 2. L'Ospedale assicura l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente dello Stato italiano, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi indicate dal piano sanitano nazionale e tenuto conto del vincoli correlati al processo di accreditamento. 3. Le prestazioni erogate in regime ambulatoriale sono remunerate col sistema a prestazione secondo il nomenclatore tariffario vigente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e sono erogate tenuto conto del vincoli correlate al processo di accreditamento.

Testo vigente dal 4 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-09;157~accordo-art2 · fonte del testo