1. Collegamenti radio (in fonia) particolari sono organizzati per consentire la cooperazione:

  • a)dei RCC con i mezzi aerei ed i mezzi terrestri;
  • b)dei mezzi aerei fra di loro;
  • c)dei mezzi aerei con quelli terrestri. 2. Le frequenze da usare sono possibilmente quelle previste dall'Annesso 10 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~accordo-art16 · fonte del testo