1. In ogni Paese marittimo, la competente autorita' dovra' adottare le necessarie misure affinche' gli infortuni sul lavoro siano oggetto di opportune inchieste e rapporti e affinche' vengano predisposte e vagliate dettagliate statistiche su tali infortuni. 2. Ogni infortunio sul lavoro dovra' essere segnalato e le statistiche non si limiteranno ai soli infortuni mortali o agli infortuni coinvolgenti la stessa nave. 3. Le statistiche verteranno sul numero, sulla natura, sulle cause e sulle conseguenze degli infortuni sul lavoro e specificheranno in quale parte della nave - il ponte, la sala macchine o i locali adibiti ai servizi generali, ad esempio - ed in quale luogo - in mare o in un porto, ad esempio - l'incidente si e' verificato. 4. La competente autorita' dovra' avviare un'inchiesta sulle cause e sulle circostanze degli infortuni sul lavoro implicanti perdita di vite umane o gravi lesioni personali, come pure su tutti gli altri infortuni contemplati dalla legge nazionale.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-134-art2 · fonte del testo