1. La presente convenzione rivede le convenzioni del 1946 e del 1949 in materia di salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi. 2. Ai fini dell'articolo 28 della convenzione su durata del lavoro a bordo ed effettivi del 1936, la presente convenzione dovra' ritenersi come una revisione di detta convenzione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art25 · fonte del testo