Questa parte della presente convenzione non si applica:

  • a)al comandante in seconda o al direttore di macchina;
  • b)al commissario;
  • c)a qualsiasi altro ufficiale di servizio non di guardia;
  • d)a chi si occupa della contabilita' o svolga servizi di carattere generale, che:
  • i)sia di un grado superiore definito con contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate;
  • ii)lavori essenzialmente per proprio conto;
  • iii)sia retribuito unicamente su commissione o principalmente a parte.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art11 · fonte del testo