Disposizioni dovranno essere prese affinche' il numero di ispettori del lavoro in agricoltura sia sufficiente ad assicurare un efficiente servizio e sia fissato tenuto conto:

  • a)della portata dei compiti da assolvere e, in particolare:
  • i)del numero, del tipo, della portata e della collocazione delle aziende agricole soggette ad ispezione;
  • ii)del numero e della diversita' di categorie di persone impiegate in tali aziende;
  • iii)della molteplicita' e complessita' di disposizioni di legge da far rispettare;
  • b)degli strumenti a disposizione degli ispettori;
  • c)delle condizioni pratiche necessarie per effettuare efficacemente le ispezioni.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art14 · fonte del testo