[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente Accordo si intendono per: «centro comune», il centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana, relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale; «agenti», le persone appartenenti alle amministrazioni territorialmente competenti delle due Parti, o impiegate nel centro comune, o destinate alle unita' miste operanti alla frontiera comune; «sorveglianza», l'applicazione di tutte le disposizioni normative delle Parti, riguardanti la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e in particolare la lotta ai traffici illeciti e all'immigrazione illegale.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art4 · fonte del testo