[1]Consegne sorvegliate

[2]1. In conformita' con le rispettive normative nazionali vigenti, previa richiesta delle Autorita' competenti della Parte richiedente, la Parte richiesta puo' autorizzare sul suo territorio l'importazione sorvegliata, il transito sorvegliato o l'esportazione sorvegliata. 2. Le consegne sorvegliate sono effettuate in virtu' delle modalita' disciplinate dall'Intesa d'esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l'Italia e la Svizzera.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art13 · fonte del testo