[1]Indipendenza degli organismi di regolamentazione

[2]Gli organismi di regolamentazione sono giuridicamente distinti dai fornitori di servizi di corriere, ai quali non devono rispondere del loro operato. Le decisioni e le procedure adottate dagli organismi di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art93 · fonte del testo