[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente capo si intende per:

  • a)"dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata");
  • b)"trattamento di dati personali": qualsiasi operazione o insieme di operazioni applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione, l'interconnessione, il congelamento, la cancellazione o la distruzione, e il trasferimento dei dati personali oltre i confini nazionali;
  • c)"responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorita' o qualsiasi altro organismo che determini le finalita' e gli strumenti del trattamento dei dati personali.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art198 · fonte del testo