[1]Trasparenza

[2]Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a elaborare, introdurre e attuare le misure di tutela dell'ambiente e della salute pubblica che incidono sugli scambi tra le parti in modo trasparente, con debito preavviso, con pubbliche e reciproche consultazioni, provvedendo a consultare e a informare tempestivamente e nelle forme appropriate i protagonisti non pubblici, compreso il settore privato. Le parti convengono che l'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza di cui al titolo I, capi 6 e 7, e' considerata anche osservanza di quanto disposto dal presente.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art187 · fonte del testo