[1]Procedura di gara mediante preselezione

[2]1. Ogniqualvolta vengano impiegate procedure di gara mediante preselezione, i soggetti appaltanti:

  • a)pubblicano un avviso di gara;
  • b)invitano, mediante l'avviso, i fornitori ammessi a presentare una domanda di partecipazione;
  • c)scelgono con equita' i fornitori che parteciperanno alla procedura di gara mediante preselezione;
  • d)indicano i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. 2. Il soggetto appaltante riconosce come fornitori qualificati tutti i fornitori che soddisfano i requisiti per partecipare a un determinato appalto, a meno che non specifichi nell'avviso o nel fascicolo si gara, ove questo sia accessibile al pubblico, eventuali limiti al numero di fornitori cui sara' consentito presentare un'offerta e i criteri obiettivi di questi limiti. 3. Qualora il fascicolo di gara non sia accessibile al pubblico a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, i soggetti appaltanti garantiscono che tale documentazione venga messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art170 · fonte del testo